-- pubblicità --

doganaUn cittadino dell'Unione Europea che risiede in uno Stato dell'Unione Europea ed esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera è definito frontaliero dall' Ufficio federale per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Emigrazione.

Il permesso per i frontalieri è il permesso G. Questo viene rilasciato a persone residenti all’estero che lavorano in Svizzera. Viene rinnovato annualmente e non può essere convertito in permesso di soggiorno. A differenza dei permessi L, B e C  non ti dà diritto di vivere in Svizzera.

I Paesi da cui il frontaliero può arrivare sono Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Cipro e Malta, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Da giugno 2007 le norme sull'accesso al mercato del lavoro svizzero sono diventate meno restrittive.



Innanzitutto è stato abolito il limite sul numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini che vogliono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera.
I lavoratori assunti da un datore di lavoro svizzero per una durata massima di tre mesi per anno civile non avranno bisogno di un permesso.
Sono state abolite le zone frontaliere per i cittadini dell’Unione Europea che possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera pur mantenendo la residenza principale in uno Stato dell'UE.
I soggiorni di durata superiore a tre mesi in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa restano soggetti a permesso.

 

 

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No