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La legge 104/92 ovvero "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" èlogo handicap quella che regola i permessi dei dipendenti pubblici per l'assistenza a portatori di handicap.

  • Chi sono i beneficiari?

I tre giorni di permesso possono essere riconosciuti al malato, anche ai parenti entro il secondo grado o il terzo grado, solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona malata abbia più di 65 anni, oppure sia anch’egli affetto da handicap, oppure siano  deceduti.

  • Quanti sono i beneficiari?

I tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare. In caso di minori con handicap, dopo il terzo anno di vita del bambino, il diritto alla fruizione dei permessi mensili è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e in maniera continuativa nell’ambito del mese.

  • Assistito e colui che assiste devono essere conviventi?

No, non è prevista la condizione di convivenza ai fini del diritto ai permessi.


  • In base a quale criterio viene effettuata la scelta della  sede di lavoro?

La scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere. Quindi colui che assiste può scegliere di essere trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona che viene assistita.

  • I benefici della legge 104 possono essere revocati?
Sì, la revoca può avvenire in caso di mancati requisiti. La mancanza deve essere accertata dal datore di lavoro o dall'INPS.
  • Esiste una banca dati che raccoglie le informazioni sui beneficiari della legge 104?
Sì, la banca dati è costituita, nel rispetto delle norme sulla privacy, dal Dipartimento della Funzione Pubblica. I dati sono forniti, entro il 31 marzo di ogni anno, dalle pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di comunicare i nominativi dei lavoratori che godono dei diritti della legge 104, specificando per chi essi godono dei permessi, il grado di parentela, il comune di residenza e il numero complessivo di giorni e di ore fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
Le informazioni vengono custodite per massimo 24 mesi e sono soggette al trattamento informatico, per rilevare irregolarità e potranno essere comunicate e pubblicate in forma aggregata, cioè senza citare i singoli.
Come si legge nella circolare nº13/2010 del Ministero per la Funzione Pubblica la banca dati è uno strumento per monitorare e controllare l'andamento dei permessi ai fini della piena trasparenza e nel rispetto totale della privacy.
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