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Il contratto a termine è quello che regola un rapporto di lavoro che prevede un termine di durata, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. contratto a tempo determinato

Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri lavoratori: diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Quando si fa questo tipo di contratto?

Può essere utilizzato per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto, per eseguire lavori stagionali, oppure servizi o opere di carattere straordinario e occasionale.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta o no?

L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni che l'hanno determinata. In mancanza di atto scritto, il termine non ha alcun valore e il contratto si considera a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.

Quanto dura?

Il contratto a termine può essere prorogato solo una volta, con il consenso del lavoratore, purché il contratto iniziale sia stato stipulato per un periodo inferiore a tre anni.
Solo in questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a tre anni. Ci sono comunque alcune eccezioni e situazioni diverse.

Può concludersi prima della scadenza?


Sì, nei seguenti casi:

  • quando il datore di lavoro o il lavoratore recede dal contratto (in questo caso la parte che recede anticipatamente potrà essere tenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'altra)
  • quando entrambi, di comune accordo, decidono di estinguere il contratto prima della scadenza
  • quando vi è un evento che non rende più possibile la continuazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro

Quando è vietato assumere lavoratori con contratto a termine?

  • per sostituire altri lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (a meno che non vi siano accordi sindacali che prevedano diversamente)
  • in unità produttive in cui vi siano stati, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni (salve limitate eccezioni)
  • in unità produttive in cui vi siano lavoratori, adibiti alle stesse mansioni, che usufruiscono della cassa integrazione
  • nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori

 

 

 

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