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In Italia ci sono diversi tipi di contratto di lavoro a seconda del settore di impiego. Le norme di legge che regolano i contratti di lavoro sono contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro, chiamato anche CCNL. Si può fare una macro differenziazione tra contratti di lavoro subordinato e parasubordinato. Nel lavoro subordinato il dipendente presta il proprio lavoro alle dipendenze di un altro soggetto, il quale ricambia con una retribuzione. Nel lavoro parasubordinato, invece, un soggetto presta forme di collaborazione svolte continuamente nel tempo a un datore di lavoro, ma senza vincolo di subordinazione (si parla di collaborazioni coordinate e continuative). Vediamo, più nello specifico, alcune tra queste principali forme di contratto di lavoro.

Quanti sono i contratti di lavoro?

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Contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato offre maggiore stabilità e garanzia al lavoratore. Il rapporto di lavoro non ha una scadenza temporale, quindi non è prevista una data prestabilita in cui il contratto va a concludersi. Il rapporto termina solo se il dipendente viene licenziato per giusta causa o se decide di dare le dimissioni. Tra i benefici di questa tipologia di contratto ci sono i periodi di riposo, le ferie, la tredicesima, la liquidazione al termine del rapporto di lavoro e periodi di permesso in caso di maternità, infortunio o malattia.

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato prevede una data di conclusione del rapporto di lavoro. Per poter attivare questa tipologia di contratto è necessario che il rapporto di lavoro abbia una durata superiore ai 12 giorni. D'altra parte, la durata massima, è fissata in 12 mesi con possibilità di estensione a 24 mesi in presenza di determinate esigenze temporanee. Ai fini del rinnovo, il datore di lavoro deve rispettare un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine (10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, 20 giorni per i contratti superiori a 6 mesi).

Contratto part-time

Il contratto part-time, ovvero a tempo parziale, riguarda un particolare regime di orario di lavoro. Con questo contratto si hanno gli stessi diritti di un dipendente assunto, tuttavia l'orario di lavoro previsto è inferiore rispetto a quello ordinario di 40 ore. Il part-time può consentire al lavoratore di coniugare meglio i tempi di vita e lavoro. Si distingue in:

part-time orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni, ma meno ore rispetto l'orario normale giornaliero;
part-time verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, mese o anno;
part-time misto: è una combinazione tra il part-time orizzontale e verticale.


Contratto di apprendistato

Questa tipologia di contratto di lavoro aggiunge un obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Proprio per questo motivo l'apprendistato è rivolto specie a chi fa ingresso nel mondo del lavoro, ovvero ai ragazzi e ragazze tra i 15 e 29 anni. L'apprendista ha la possibilità di imparare una professione, mentre il datore di lavoro usufruisce di agevolazioni normative, contributive ed economiche.

Contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente permette al datore di lavoro di servirsi all'occorrenza dell'attività del lavoratore. Si tratta di una prestazione discontinua e intermittente, per l'appunto riferita a specifici periodi. Tra le categorie può essere stipulato per soggetti di età inferiore a 24 anni o superiore ai 55 anni. Lavoratori dello spettacolo, receptionist, guardiani, sono spesso assunti con questo contratto.

Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione coinvolge non solo il lavoratore e il datore di lavoro, ma anche l'agenzia per il lavoro (somministratore). Quest'ultima si occupa di cercare e selezionare le risorse per conto dell'impresa. Il lavoratore viene assunto e retribuito dall'agenzia, la quale viene rimborsata dal datore di lavoro con l'aggiunta di una percentuale.

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Altri tipi di contratti: prestazioni occasionali e stage

I contratti di prestazione occasionale riguardano attività lavorative occasionali, saltuarie o di ridotta entità. Hanno come possibili utilizzatori le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o le amministrazioni pubbliche per cui, però, sono previsti vincoli specifici. L'attivazione di questi contratti avviene in modo telematico, con la piattaforma INPS. Ciascun lavoratore può sottoscrivere contratti di questo tipo per un valore massimo di 5mila euro netti ogni anno civile.

Gli stage, invece, prevedono un percorso formativo con lo scopo di inserire un soggetto nel mondo del lavoro, o reinserirlo. La durata temporale degli stage è prestabilita nel contratto. Secondo le nuove direttive lo stagista non può più svolgere le attività in modo gratuito, come spesso accadeva, ma deve percepire un minimo mensile.

Autore: Giulia Tartaglione

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